Il terzo comma dell'art. 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e' sostituito dal seguente: "Nei detti concorsi, anche se gia' banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato un'anzianita' di ruolo di almeno undici anni".

Testo vigente dal 15 luglio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-07-09;431~art9 · fonte del testo