L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge giugno 1951, n. 376, e determinato, sia nel caso di collocamento nei ruoli speciali transitori che di nomina nei corrispondenti ruoli organici, sulla base del trattamento economico a titolo di stipendio, indennita' di funzione ed assegno perequativo e tredicesima mensilita' spettante al personale a contratto tipo dell'Amministrazione dell'Africa italiana alla data dell'entrata in vigore della citata legge. Il suddetto assegno e' equiparato, per la parte riguardante lo stipendio, a quelli previsti dall'art. 4, comma quinto e sesto, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e produce gli stessi effetti.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 17 agosto 1955, n.767

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Il D.P.R. 17 agosto 1955, n.767 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "L'assegno personale previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e dall'art. 17 della legge 9 luglio 1954, n. 431, e' ridotto, per il personale contemplato dallo stesso articolo ed inquadrato nei ruoli speciali transitori, di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'indennita' di funzione e dell'assegno integratore o dell'assegno perequativo spettanti in applicazione del precedente comma del presente articolo e l'ammontare dell'assegno perequativo in godimento al 30 giugno 1955."

Testo vigente dal 28 agosto 1955

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 agosto 1955

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1954 al 28 agosto 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 17 agosto 1955, n.767

    Il D.P.R. 17 agosto 1955, n.767 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "L'assegno personale previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e dall'art. 17 della legge 9 luglio 1954, n. 431, e' ridotto, per il personale contemplato dallo stesso articolo ed inquadrato nei ruoli speciali transitori, di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'indennita' di funzione e dell'assegno integratore o dell'assegno perequativo spettanti in applicazione del precedente comma del presente articolo e l'ammontare dell'assegno perequativo in godimento al 30 giugno 1955."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-09;431~art17 · fonte del testo