Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e' sostituito dai seguenti: "Il regolamento di esecuzione determina i criteri di massima a cui i Comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza delle costruzioni. Il costo massimo a vano delle costruzioni stesse, in ogni Provincia, e' stabilito, sui proposta del Comitato provinciale, con deliberazione del Comitato di attuazione approvata dal Ministro per i lavori pubblici. A fini del computo dei vani di ogni alloggio gli accessori sono calcolati come due vani utili. Le eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni caso superare un quinto del costo dell'alloggio".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-12;1701~art2 · fonte del testo