Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 81 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' inserito il comma seguente: "I vincitori del concorso, i quali, per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio puo' avvenire per una sola volta".

Testo vigente dal 24 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;845~art3 · fonte su Normattiva