L'ultimo comma, dell'articolo 82 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dai seguenti comma: "Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per piu' di novanta giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta' sono rinviati a frequentare Il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per piu' di sessanta giorni e che ne facciano domanda. IL corso si puo' ripetere per una sola volta. I posti da conferire in conformita' al secondo comma dell'articolo 81 ed al precedente comma saranno portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino punizione di rigore od altra piu' grave".

Testo vigente dal 24 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;845~art4 · fonte su Normattiva