Art. 2 — Termine per la presentazione delle domande
Le domande per la concessione dei mutui di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 30 dicembre 1989
