I titolari dei diritti di cui all'articolo precedente divengono creditori degli attuali proprietari utilisti di una somma corrispondente a 20 volte il canone annuo che, ai sensi delle vigenti leggi, sia dovuto per l'anno 1970. Il credito deve essere estinto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e si prescrive nei due anni successivi.
Testo vigente dal 2 febbraio 1974
