I titolari dei diritti di cui all'articolo precedente divengono creditori degli attuali proprietari utilisti di una somma corrispondente a 20 volte il canone annuo che, ai sensi delle vigenti leggi, sia dovuto per l'anno 1970. Il credito deve essere estinto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e si prescrive nei due anni successivi.

Testo vigente dal 2 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-01-07;3~art2 · fonte su Normattiva