I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte e prestarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge all'atto di ricognizione di cui all'articolo 969 del codice civile. In tal caso i diritti indicati nell'articolo 1 sono regolati dalle disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del codice civile e successive disposizioni in materia.

Testo vigente dal 2 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-01-07;3~art3 · fonte su Normattiva