I diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74, nonche' quelli relativi ad altre prestazioni fondiarie perpetue, sono convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo articolo 3. Sono parimenti convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo il disposto del successivo articolo 3 i canoni sinora dovuti dai proprietari di fondi situati nelle province venete a titolo di decime, quartesi ed altre prestazioni fondiarie perpetue.

Testo vigente dal 2 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-01-07;3~art1 · fonte su Normattiva