L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 74, e' applicabile anche quando i fondi da affrancare sono iscritti nel catasto fabbricati, sostituendosi in tal caso, per la determinazione del canone massimo e del capitale d'affranco, al triplo del reddito dominicale, la rendita risultante dai registri catastali senza alcuna maggiorazione.

Testo vigente dal 2 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-01-07;3~art5 · fonte su Normattiva