L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 74, e' applicabile anche quando i fondi da affrancare sono iscritti nel catasto fabbricati, sostituendosi in tal caso, per la determinazione del canone massimo e del capitale d'affranco, al triplo del reddito dominicale, la rendita risultante dai registri catastali senza alcuna maggiorazione.
Testo vigente dal 2 febbraio 1974
