Il primo comma dell'articolo 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148, deve intendersi nel senso che il servizio continuativo nella disciplina prestato senza demerito dal sanitario presso un pubblico ospedale civile o militare per un periodo di pari durata del tirocinio pratico previsto dalla legge medesima, e' sostitutivo del tirocinio pratico stesso a tutti gli effetti, se compiuto entro il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Testo vigente dal 19 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;46~art2 · fonte su Normattiva