Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 74-bis - (Tirocinio pratico). - Il tirocinio pratico previsto dagli articoli 71, 74 e 94 del presente decreto e' svolto presso gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanita', sentita la regione. Sono esonerati dal tirocinio i sanitari che prestino servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneita' nella disciplina. La durata del tirocinio e' ridotta in ragione della meta' del servizio effettuato per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio medico in ospedali militari in Italia e per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero. Detto servizio deve essere stato prestato per un periodo non inferiore a sei mesi. Per essere ammessi a frequentare il suddetto tirocinio, gli interessati devono essere in possesso rispettivamente dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione di medico o di farmacista. I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno. I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzione di personale sanitario dell'ospedale".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 59/1987

    Questione infondata
    20 febbraio 1987

    Come gia` chiarito con precedente sentenza, il tirocinio pratico, di cui alla L.n. 148 del 1975, consistendo in "attivita` esclusivamente rivolte a far conseguire ai sanitari un incisivo addestramebnto nei servizi ospedalieri", non integra un rapporto di lavoro, subordinato o anche soltanto autonomo, con l'ente presso il quale e` esercitato, onde non risulta assistito dall'invocato parametro di cui all'art. 36 Cost. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 74 bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 - sub art. 10 L. 18 aprile 1975 n. 148 - nella parte in cui esclude qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche privato e speciale, tra enti ospedalieri e medici ammessi a frequentare il tirocinio pratico). - S.n. 210/1985

    Art. 36 cost. · Art. 10 Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art10 · fonte su Normattiva