Il reddito dei Consorzi non e' assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di categoria B, per il periodo di dieci anni dalla loro costituzione, nei limiti in cui detto reddito risulta destinato alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature consortili, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato avanzi di gestione da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio. Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati, concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B nell'esercizio sul quale e' avvenuta l'utilizzazione. I Consorzi sono esenti da imposta sulle societa'.

Testo vigente dal 4 agosto 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-07-06;633~art15 · fonte su Normattiva