Art. 18 — Composizione dei consorzi e delle società consortili
I consorzi e le societe' consortili di cui all'articolo 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento dezl consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.
Testo vigente dal 9 ottobre 1991
