Gli eventuali utili dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non sono soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti, al piu' tardi, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti. A tal fine, gli utili devono essere accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio.

Testo vigente dal 27 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art7 · fonte su Normattiva