Sono esclusi dalle espropriazioni per pubblica utilita':

  • a)i beni appartenenti allo Stato;
  • b)i fabbricati destinati ad industrie che siano in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge;
  • c)le aree pertinenti a detti fabbricati, che siano strettamente indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni industriali;
  • d)nel territorio del comune di Monfalcone di cui all'articolo 1, le aree su cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, insistano fabbricati di civile abitazione. I beni di cui alle lettere b) e c) divengono soggetti ad espropriazione se siano alienati o posti in vendita successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sempreche' abbiano a perdere la loro originaria destinazione industriale. Gli stessi beni sono in ogni caso soggetti ad espropriazione, quando debbano essere utilizzati per la costruzione di opere pubbliche.

Testo vigente dal 4 agosto 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-07-06;633~art3 · fonte su Normattiva