Nel caso che il trasferimento di immobili, occorrente per l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati, nell'ambito delle zone menzionate, avvenga con il tramite dei Consorzi previsti al precedenti articoli 4 e 5, le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, si applicano sia ad passaggio relativo all'acquisto od esproprio degli immobili da parte dei Consorzi, sia a quello relativo alla successiva loro vendita od assegnazione alle aziende che si impegnino a provvedere all'impianto degli stabilimenti. Il termine di tre anni stabilito dal secondo comma del citato articolo 3 decorre, nel caso sopraindicato, per entrambi i passaggi, dalla data di registrazione dello atto di trasferimento degli immobili dai Consorzi ai terzi.

Testo vigente dal 4 agosto 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-07-06;633~art13 · fonte su Normattiva