L'occupazione di urgenza e l'espropriazione per pubblica utilita' delle aree e dei fabbricati occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente e delle aree da cedere successivamente a coloro che ne facciano richiesta allo scopo di costruire stabilimenti industriali, sono richieste dai Consorzi di cui agli articoli 4 e 5. All'occupazione ed espropriazione di detti terreni e fabbricati puo' essere provveduto anche gradualmente, secondo piani particolareggiati deliberati dai Consigli di amministrazione dei rispettivi Consorzi, resi esecutivi dal Presidente della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, e, sino alla prima elezione del Presidente, dai prefetti delle rispettive Province.

Testo vigente dal 4 agosto 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-07-06;633~art2 · fonte su Normattiva