Potranno entrare a far parte dei Consorzi altri enti pubblici e privati, purche' la maggioranza del patrimonio consorziale sia sempre assicurata agli Enti locali ed alla Camera di commercio, nel Consorzio dell'AussaCorno; agli Enti locali, Camera di commercio e I.R.I., nel Consorzio di Monfalcone. Tra gli enti che concorrono a formare la maggioranza di cui ad comma precedente sara' inclusa anche la Regione Friuli-Venezia Giulia, qualora deliberasse di aderire ai Consorzi. Ai fini delle deliberazioni in Assemblea lo statuto determinera' il numero dei voti spettanti a ciascun partecipante, in proporzione alla quota conferita. Nei Consigli di amministrazione la maggioranza dei seggi dovra' essere riservata ai rappresentanti degli Enti di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Gli statuti dei Consorzi saranno approvati con decreti del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, se gia' eletto, o, transitoriamente, con decreti del Ministro per l'industria e il commercio. I Consorzi sono soggetti al controllo dei competenti organi della Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le modalita' che saranno stabilite dalle leggi regionali. Fino alla istituzione di tali organi, il controllo sara' esercitato dal Ministro per l'industria e il commercio.

Testo vigente dal 4 agosto 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-07-06;633~art6 · fonte su Normattiva