All'esecuzione delle opere contemplate dai piani particolareggiati, provvedono i Consorzi di cui agli articoli 4 e 5, ai quali lo Stato puo' affidare in concessione l'esecuzione delle opere di propria competenza. La concessione delle opere da parte dello Stato e' autorizzata con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni per la esecuzione delle opere. Restano ferme le norme del Codice della navigazione e successive disposizioni per quanto riguarda la concessione di zone demaniali marittime e la determinazione dei canoni relativi.

Testo vigente dal 4 agosto 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-07-06;633~art7 · fonte su Normattiva