Art. 3 — Elenco degli elettori - Seggio elettorale
Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio nazionale dispone la compilazione dell'elenco degli iscritti nell'albo. L'elenco contiene per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonche', per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione. Il seggio, a cura del presidente del Consiglio nazionale, e' istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.
Testo vigente dal 13 agosto 1966
