Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo.
- Art. 1 — Elettorato
- Art. 2 — Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine
- Art. 3 — Elenco degli elettori - Seggio elettorale
- Art. 4 — Composizione del seggio elettorale
- Art. 5 — Votazione
- Art. 6 — Scrutinio
- Art. 7 — Diritto di opzione - Sostituzione
- Art. 8 — Elezione dei membri della Commissione centrale Opzione
- Art. 9 — Comunicazioni dell'esito delle elezioni
- Art. 10 — Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata
- Art. 11 — Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale - Sostituzione - Rinnovo della elezione
- Art. 12 — Rinnovo delle elezioni del Consiglio nazionale
- Art. 13 — Annullamento delle elezioni di membri elettivi della Commissione centrale
- Art. 14 — Sanzioni disciplinari
- Art. 15 — Procedimento disciplinare
- Art. 16 — Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale
- Art. 17 — Tariffa professionale
- Art. 18 — Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale
- Art. 19 — Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale
- Art. 20 — Prima elezione del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale
- Art. 21 — Determinazione della tassa di iscrizione del contributo annuale degli iscritti e della tassa per il rilascio di certificati