Art. 9 — Comunicazioni dell'esito delle elezioni
Il presidente del seggio, immediatamente dopo la proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio nazionale. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Testo vigente dal 13 agosto 1966
