Il presidente del seggio, immediatamente dopo la proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio nazionale. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Testo vigente dal 13 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;616~art9 · fonte del testo