Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

Art. 3 — COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2

((COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)). Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti. I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

Testo vigente dal 10 dicembre 1967

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 158/2020

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 2020

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio plurienn…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 20 Testo unico l'imposta di registro · Art. 25 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1953 al 10 dicembre 1967. 41 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I giudici che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea. Per gli scrutini successivi al secondo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votantiaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2. Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art3 · fonte del testo