Art. 3 — COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2
((COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)). Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti. I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.
Testo vigente dal 10 dicembre 1967
