Nei limiti delle somme di cui all'art. 1, i finanziamenti e le assegnazioni in lire sono concessi per acquisti da effettuarsi anche da aree monetarie diverse dal dollaro o all'interno. Le forniture negli Stati Uniti saranno assunte, normalmente, tramite l'apposita delegazione ivi costituita ai sensi del decreto legislativo 27 marzo 1947, n. 1884. Il Ministro per il tesoro designa, ove necessario, gli Enti che provvedono al ritiro dei prodotti forniti ed alla successiva consegna alle Amministrazioni interessate per il loro utilizzo.

Testo vigente dal 20 ottobre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-21;730~art5 · fonte del testo