A parziale modifica dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, le anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia in esecuzione del decreto stesso per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, dovranno essere estinte entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui le anticipazioni sono state effettuate.
Testo vigente dal 20 ottobre 1949
