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All'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio". "Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della, presente legge".

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;5~art1 · fonte del testo