Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

All'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sono aggiunti i seguenti commi: "Detti istituti possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita, diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale assistita da patto di riservato dominio". "Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal comma, precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge".

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;5~art3 · fonte del testo