Gli uffici speciali da istituire a norma dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, per i lavori delle autostrade a cura diretta dell'A.N.A.S., sono assimilati agli altri organi periferici dell'A.N.A.S. ed adempiono a tutte le incombenze previste dalle vigenti leggi ed in particolare dall'articolo 25 della stessa legge 7 febbraio 1961, n. 59. Alle dirette dipendenze degli Uffici speciali possono essere istituite sezioni staccate.
Testo vigente dal 28 gennaio 1963
