Le direzioni compartimentali saranno costituite da seguenti uffici: Ufficio di segreteria, personale e affari generali; Ufficio di ispezione con annesso nucleo di polizia postale; Ufficio amministrativo e di coordinamento dei servizi di istituto; Ufficio lavori e patrimonio; Ufficio automezzi. Alle direzioni compartimentali sono preposti funzionari con qualifica di direttore centrale o di ispettore generale, gli uffici dipendenti saranno diretti da funzionari con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione, coadiuvati da impiegati della carriera di rettiva. Il decreto ministeriale di cui al penultimo comma del precedente articolo 11, specifichera' le materie attualmente di competenza degli organi centrali che saranno attribuiti agli uffici compartimentali, in aggiunta a quelle proprie degli ispettorati provinciali, dell'escoposte, delle sezioni tecniche del movimento postale, degli uffici lavori e dei centri e sottocentri automezzi, che in conseguenza diventano parte integrante delle direzioni compartimentali. Le ispezioni provinciali, le sezioni tecniche del movimento postale, i centri ed i sottocentri automezzi e gli uffici lavori gia' esistenti in sede diversa da quella degli uffici compartimentali possono conservare l'attuale ubicazione e sono trasformati in sezioni autonome alle dipendenze del direttore compartimentale. I circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche restano nelle sedi attuali e passano alle dipendenze della direzione compartimentale quali uffici autonomi e conservano le attuali competenze alle quali si aggiungono tutte le altre incombenze relative alla direzione tecnica dei servizi telegrafici e radioelettrici.

Testo vigente dal 8 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art12 · fonte su Normattiva