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Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, e' autorizzata per un quinquennio, a partire dall'anno finanziario 1975, la spesa di lire 1.000 milioni, per l'anno finanziario 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno dei successivi quattro anni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La spesa prevista verra' cosi' ripartita:
- a)lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui all'articolo 4;
- b)lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, per la realizzazione delle iniziative, delle opere e l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature previsti nell'articolo 3, di cui: lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 900 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 da ripartire fra le regioni, lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 a disposizione dello Stato;
- c)lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per le spese di mano d'opera di cui al quinto comma dell'articolo 7 e per la speciale indennita' di rischio di cui al sesto comma dell'articolo stesso;
- d)lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per il funzionamento del Servizio antincendi boschivo di cui all'articolo 5 e dell'ufficio di cui all'articolo 6;
- e)lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per gli interventi previsti nell'articolo 8, da ripartirsi fra le regioni in ragione delle superfici boscate distrutte o danneggiate dal fuoco e da ricostituire;
- f)lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per l'anticipo delle spese di ripristino di cui all'ultimo comma dell'articolo 10. Le somme non utilizzate nell'anno per cui sono state stanziate possono essere utilizzate negli anni successivi. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 14 marzo 1975 al 1 dicembre 2000
