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I piani, sottoposti a revisione periodica, con le procedure di cui al secondo comma del precedente articolo 1, contengono elementi sugli indici di pericolosita' degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, indicano la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, stabiliscono tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, dettano norme per la rilevazione dei sinistri, prevedono un piano organico di ricostituzione forestale. Le norme della presente legge e le relative sanzioni si applicano a tutti i terreni boscati, anche se non sottoposti al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, purche' compresi nei piani di cui al precedente articolo 1.
Testo in vigore dal 14 marzo 1975 al 1 dicembre 2000
