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Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:
- a)la graduale sostituzione nelle aree a clima caldo arido, sia nel caso di boschi distrutti da incendi, sia in quelli minacciati, con essenze meno combustibili di quelle precedentemente impiegate nei rimboschimenti;
- b)l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;
- c)le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscale;
- d)i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;
- e)i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonche' pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;
- f)le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;
- g)gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;
- h)i mezzi di trasporto necessari;
- i)i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
- l)la formazione e l'addestramento nei singoli comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione di incendi boschivi saranno compensate secondo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo 7 della presente legge;
- m)ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo. Le opere ed i mezzi di cui sopra, se contemplati nei piani di cui all'articolo 1, sono a totale carico dello Stato. Per le opere di prevenzione e per le attrezzature di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h) ed m) qualora non siano contemplate nei piani, e' concesso un contributo fino al 75 per cento della spesa. I contributi di cui al precedente comma sono erogati dalle regioni.
Testo in vigore dal 14 marzo 1975 al 1 dicembre 2000
