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In esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, l'avvistamento, lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi sono, in prima istanza, compito delle autorita' locali competenti e precisamente delle stazioni forestali, delle stazioni dei carabinieri e dei comuni. Esse sono congiuntamente tenute:

  • a)a dare immediata comunicazione dell'incendio e del suo andamento, oltre che al prefetto, all'organo forestale competente;
  • b)alla immediata mobilitazione delle apposite squadre di volontari previamente organizzate, come indicato alla lettera l) dell'articolo 3;
  • c)alla razionale utilizzazione delle opere localmente predisposte in base all'articolo 3. L'organo forestale competente curera' l'immediato invio di propri tecnici, i quali, qualora l'incendio abbia assunto o minacci di assumere caratteri tali da non poter essere circoscritto e spento con le sole forze a disposizione degli organi locali, dirigono e coordinano gli interventi, chiedendo la collaborazione dei vigili del fuoco, l'intervento dello speciale servizio predisposto ai sensi dell'articolo 5 e l'intervento delle forze armate. In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o quella di salvataggio di persone o di cose, a chi e' stato chiamato a partecipare all'opera di spegnimento o e' intervenuto volontariamente e ai suoi aventi causa si applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento di cui ai commi precedenti e' corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali. Il compenso grava sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al personale del Corpo forestale dello Stato, per i compiti connessi con l'applicazione della presente legge, compete un'indennita' di rischio, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

Testo in vigore dal 14 marzo 1975 al 1 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-03-01;47~art7 · fonte su Normattiva