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Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco provvedono le regioni con finanziamenti a totale carico dello Stato. Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennita' al proprietario.
Testo in vigore dal 14 marzo 1975 al 1 dicembre 2000
