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Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco provvedono le regioni con finanziamenti a totale carico dello Stato. Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennita' al proprietario.

Testo in vigore dal 14 marzo 1975 al 1 dicembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-03-01;47~art8 · fonte su Normattiva