in deroga all'articolo unico, primo comma, del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 225, al generale d'armata aerea Giuseppe Valle, collocato a riposo in base al citato articolo unico, e' ripristinato, con effetto dal primo giorno del mese di pubblicazione della presente legge, il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente.

Testo vigente dal 26 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-25;330~art1 · fonte del testo