E' aggiunto il seguente comma all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245: "I generali d'armata di cui ai precedente comma conservano ad personam il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio".

Testo vigente dal 16 agosto 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-05;634~art1 · fonte del testo