Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio 1950-51, con le somme gia' inscritte nel capitolo "Stipendi e assegni fissi degli ufficiali dell'Esercito" dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio finanziario.

Testo vigente dal 16 agosto 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-05;634~art2 · fonte del testo