Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio 1950-51, con le somme gia' inscritte nel capitolo "Stipendi e assegni fissi degli ufficiali dell'Esercito" dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio finanziario.
Testo vigente dal 16 agosto 1951
