Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Agli effetti della iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8, agli ufficiali mantenuti in servizio temporaneo di polizia saranno riconosciuti soltanto i gradi conseguiti nelle forze armate di provenienza prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;408~art11 · fonte su Normattiva