Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Agli effetti della iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8, agli ufficiali mantenuti in servizio temporaneo di polizia saranno riconosciuti soltanto i gradi conseguiti nelle forze armate di provenienza prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
