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Agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, attualmente in servizio, assunti come ausiliari anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, ed in possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, articolo 5, lettera a), ed articolo 6, lettera a), e' riconosciuta l'anzianita' stabilita dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1946, numero 106.

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;408~art14 · fonte su Normattiva