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Alle tabelle n. 1 e n. 2, annesse alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono apportate le seguenti modifiche: tabella n. I - alla colonna n. 3 del quadro I - ruolo ordinario - in corrispondenza al grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole "superare il corso valutativo"; tabella n. 2 - alla colonna n. 1 - ruolo ordinario - sono soppresse le parole "corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classificazione finale non inferiore a 16/20"; tabella n. 2 - alla colonna n. 5 - ruolo ordinario - sono soppresse le parole "1/9 dell'organico del grado". All'articolo 70 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono aggiunti i seguenti commi: "La disposizione di cui al primo comma continuera' ad avere applicazione nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguono la promozione entro l'anno 1968. Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera, ai sensi dell'articolo 54, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado piu' anziani non destinati a frequentare i corsi".
Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
