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Salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo, le promozioni del personale dei ruoli separati e limitati sono conferite ad anzianita', con la osservanza in quanto applicabili, delle disposizioni in vigore per l'avanzamento dei pari grado dei ruoli normali dei rispettivi Corpi. Per la valutazione degli ufficiali si prescinde dal possesso dei requisiti di comando, di servizio o di attribuzioni specifiche; per l'avanzamento al grado di maggiore non e' richiesta la frequenza dei corsi.

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;408~art4 · fonte su Normattiva