I beni immobili trasferiti in proprieta' dell'Opera nazionale combattenti a termini degli articoli 14 e seguenti del regolamento legislativo approvato con decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, non possono essere retrocessi, qualora la trasformazione fondiaria sia stata eseguita, anche se con varianti rispetto al relativo piano originario.
Testo vigente dal 4 febbraio 1960
