Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 10 ottobre 1964 al 16 dicembre 2010. 149 parole tolte.
tolto: Al personale direttivo e docente ammesso a godere dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, il periodo compreso fra la data di nomina in ruolo - conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni - e la decorrenza della nomina - riconosciuta ai sensi dello stesso primo comma dello articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727 - deve essere considerato come servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai concorsi. Agli stessi fini e' parimenti considerato come servizio scolastico il periodo di retrodatazione di nomina, di cui all'articolo 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-09-29;861~artunico · fonte del testo