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Al personale direttivo e docente ammesso a godere dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, il periodo compreso fra la data di nomina in ruolo - conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni - e la decorrenza della nomina - riconosciuta ai sensi dello stesso primo comma dello articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727 - deve essere considerato come servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai concorsi. Agli stessi fini e' parimenti considerato come servizio scolastico il periodo di retrodatazione di nomina, di cui all'articolo 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1964 al 16 dicembre 2010
