Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1960 al 16 dicembre 2010. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al personale ispettivo della scuola elementare, al quale, per effetto della prima applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165, competa nella qualifica rivestita alla data del 1 gennaio 1958 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora non avesse conseguito la promozione, viene attribuito, previa ricostruzione della carriera, a decorrere dal 1 gennaio 1958, lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello che avrebbe conseguito alla data del 1 gennaio 1958, se non fosse stato promosso alla categoria superiore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-07-16;727~art1 · fonte del testo