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Al personale ispettivo della scuola elementare, al quale, per effetto della prima applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165, competa nella qualifica rivestita alla data del 1 gennaio 1958 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora non avesse conseguito la promozione, viene attribuito, previa ricostruzione della carriera, a decorrere dal 1 gennaio 1958, lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello che avrebbe conseguito alla data del 1 gennaio 1958, se non fosse stato promosso alla categoria superiore.

Testo in vigore dal 27 luglio 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-07-16;727~art1 · fonte del testo