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Il testo del comma quarto dell'art. 25 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e' sostituito dal seguente: "Il servizio prestato nella carriera di professore a di capo di istituto di categoria inferiore, in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati alla classe di stipendio iniziale di capo di istituto, e' valutato per intero agli effetti della progressione economica, previa ricostruzione della carriera, sulla base delle norme attualmente in vigore, ai soli fini giuridici, nel vecchio ruolo di professore o di capo di istituto di categoria inferiore". I benefici economici e di carriera per il personale in attivita' di servizio si applicano con decorrenza 1 gennaio 1958.
Testo in vigore dal 27 luglio 1960 al 16 dicembre 2010
