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Alla riliquidazione del trattamento di quiescenza del personale direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1 luglio 1956-31 dicembre 1957, si provvede applicando il combinato disposto di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ed agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 27 luglio 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-07-16;727~art3 · fonte del testo