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E' fatto obbligo alle Amministrazioni comunali di applicare la norma di cui all'art. 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, qualora il personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola elementare di Stato ne faccia esplicita richiesta. Gli insegnanti collocati in pensione dal 1 agosto 1954 al 21 marzo 1958, hanno facolta' di opzione fra il trattamento di quiescenza secondo i regolamenti comunali e quello per gli impiegati civili dello Stato.

Testo in vigore dal 27 luglio 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-07-16;727~art7 · fonte del testo